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Sez. 6, Sentenza n. 285 del 28/01/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208889 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reato contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico dipendente - Ipotesi di sospensione o dimissione dall'incarico del pubblico dipendente - Pericolo di reiterazione di reato - Configurabilità - Motivazione specifica - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208889-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da funzionari o impiegati pubblici, certamente il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. anche quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la pubblica amministrazione risulti sospeso o dimesso dal servizio. In tal caso, però, deve essere fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)