Sez. L, Sentenza n. 1178 del 23/02/1979 (Rv. 397392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO, TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE AD ALTRA SEDE, E MODIFICAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLA ZONA ASSEGNATAGLI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO, TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE AD ALTRA SEDE, E MODIFICAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLA ZONA ASSEGNATAGLI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Nel rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal diritto privato, rientrano nel potere discrezionale dell'imprenditore, in ordine all'oggetto ed all'ambito dell'impresa, la Determinazione del luogo della prestazione di lavoro, nonche - quando sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive dell'azienda - il trasferimento del lavoratore da un luogo ad un altro e, quindi, ad altra Sede, come del pari la modificazione dell'ampiezza della zona assegnata al dipendente viaggiatore-venditore, senza lesione della posizione professionale del prestatore o dell'entita della sua retribuzione, salvo che per contratto collettivo o individuale non sia garantita, con carattere vincolante per entrambe le parti, la stabilita del luogo di prestazione di lavoro o dell'ampiezza di tale luogo. Conseguentemente, l'Esercizio di tali poteri - ove sia dimostrato dal datore di lavoro la sussistenza delle ragioni giustificative - non costituisce violazione degli artt 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. (V 4059/76, mass n 382727; (V 849/74, mass n 368742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)