Sez. L, Sentenza n. 55 del 08/01/1987 (Rv. 449859 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il controllo giudiziale sulla facoltà del datore di lavoro di trasferire il lavoratore subordinato, facoltà che rientra nei poteri organizzativi dell'imprenditore, è limitato alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'art. 2103 cod. civ., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno, a soddisfare le esigenze suddette. (V 3249/85, mass n 440916; (V 1178/79, mass n 397392; (V 331/79, mass n 396421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)