Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 25/11/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266324 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE | Omesso deposito di atti delle indagini preliminari che comportano l'incompatibilità del giudice - Lesione del diritto di ricusazione e del diritto al giusto processo - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE
È causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, idonea a determinare la regressione del procedimento, il mancato deposito da parte del P.M. di atti delle indagini preliminari che comportano l'incompatibilità del giudice, in quanto tale omissione determina una lesione del diritto alla ricusazione del giudice incompatibile, nonché del diritto al giusto processo davanti al giudice terzo, di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. (Fattispecie relativa all'omesso inserimento, nel fascicolo trasmesso dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, di alcuni decreti di proroga di intercettazioni telefoniche firmati dallo stesso giudice che avrebbe poi giudicato l'imputato con rito abbreviato. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, disponendo la restituzione degli atti al giudice di prime cure, in conseguenza dell'omesso avviso, all'imputato, del tardivo deposito con nota fuori udienza dei predetti decreti, inseriti in un autonomo fascicolo reso accessibile alla difesa solo dopo la sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)