diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 39114 del 17/06/2015 Ud. (dep. 25/09/2015) Rv. 265001 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Richiesta di rinvio a giudizio - Deposito parziale di atti di indagine - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265001-01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Non è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del P.M., unitamente all'atto di impulso processuale, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, se l'incompleta allegazione degli atti non si traduce in una effettiva e concreta lesione delle prerogative difensive, derivando da tale omissione solo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di rilevanza concreta l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali, il mancato inserimento nel fascicolo trasmesso al G.U.P. di alcuni documenti, avesse condizionato le sue scelte processuali, in particolare in ordine all'accesso ai riti speciali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)