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Sez. 1, Sentenza n. 32907 del 02/07/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 260454 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione appresa incolpevolmente dopo i termini di cui all'art. 38, comma primo, cod.proc.pen. - Termine di presentazione dell'istanza - Sussistenza - Limite massimo - Conclusione del giudizio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260454-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione, nel caso in cui il fatto che vi dà luogo sorge o si apprende, incolpevolmente dopo i termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc.pen., la presentazione dell'istanza può avvenire entro tre giorni dalla notizia ma, comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio che si assume pregiudicato, in quanto la causa di ricusazione è per sua stessa natura configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe senso rispetto ad un atto già espletato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)