diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5822 del 14/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231207 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - attività | Utilizzo di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni - Mancata autorizzazione del giudice - Nullità della perizia - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231207-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - attività

In tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 cod. proc. pen (nella specie, relativa a perizia medico-legale, nel corso della quale il perito, senza previa autorizzazione del giudice, si era avvalso di un altro tecnico solo "per la lettura del tracciato elettrocardiografico", la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha escluso alcuna nullità, giacchè si verteva in ipotesi di attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, sostanziandosi questa solo nel rendere intellegibili risultanze oggettive in precedenza acquisite con il tracciato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)