Sez. 5, Sentenza n. 31523 del 15/12/2003 Ud. (dep. 19/07/2004) Rv. 228975 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Ausiliario del perito - Effettuazione di meri calcoli matematici non implicanti apprezzamenti e valutazioni - Legittimità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
Non comporta nullità della perizia, fermi restando eventuali profili di responsabilità formale del perito, il fatto che quest'ultimo, senza l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen., sia sia avvalso dell'opera di un ausiliario, quando questi si sia limitato alla mera effettuazione di calcoli matematici, non implicanti apprezzamenti e valutazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo a calcoli matematici utilizzati per una perizia balistica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)