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Sez. 1, Sentenza n. 32925 del 23/06/2005 Ud. (dep. 02/09/2005) Rv. 232109 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - attività | Ausiliario del perito - Eesecuzione di analisi di laboratorio - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232109-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - attività

In tema di perizia o di accertamento tecnico irripetibile, il perito o il consulente tecnico, una volta autorizzato ad avvalersi di un istituto privato per eseguire analisi di laboratorio, non è obbligato a recarsi personalmente presso il laboratorio ed eseguire personalmente le analisi, ben potendo farle eseguire dal responsabile, salvo poi effettuare personalmente gli apprezzamenti e le valutazioni richieste dall'incarico. (Fattispecie in tema di estrazione del DNA da alcuni reperti e comparazione fra i polimorfismi ricavati dai campioni, mediante l'impiego di macchinari costosi e sofisticati non utilizzabili da soggetti estranei al laboratorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)