Sez. U, Sentenza n. 2338 del 08/03/1988 (Rv. 458114 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DIRETTA ALLA RIVALUTAZIONE ED AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - ESTENSIONE - DOMANDA RISARCITORIA EX ART. 1224 COD. CIV. - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI BUONUSCITA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DIRETTA ALLA RIVALUTAZIONE ED AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI - ESTENSIONE - DOMANDA RISARCITORIA EX ART. 1224 COD. CIV. - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie in tema d'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti pubblici collocati a riposo, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, si estende alla domanda rivolta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi per il tardivo pagamento delle somme dovute, qualora la domanda medesima, indipendentemente dalla sua formulazione, fondi la relativa pretesa sul semplice fatto del ritardo del debitore nell'adempimento, e, quindi, si esaurisca nella richiesta di rivalutazione a norma dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. e di attribuzione degli interessi corrispettivi, quali accessori del credito per indennità, mentre la giurisdizione del giudice ordinario deve essere affermata nel diverso caso in cui l'istanza venga basata sull'allegazione di un fatto illecito del debitore distinto dal mero ritardato adempimento, cioè su un credito risarcitorio autonomo, riconducibile nella previsione dell'art. 1224 cod. civ.. (V 80/85, mass n 438284; (V 5543/83, mass n 430483; (V 6290/82, mass n 423953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)