Sez. 2, Sentenza n. 138 del 09/01/1998 (Rv. 511405 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Avviso a tutti i comproprietari di un piano o porzione di esso - Necessità - Modalità di notifica - Forma necessaria - Insussistenza - Conoscenza della convocazione da parte dei comproprietari che non hanno ricevuto l'avviso - Presunzione - Ammissibilità - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
La convocazione dell'assemblea di un condominio, a pena di invalidità della medesima (art. 1136 cod. civ.), deve esser comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, ma in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso, la conoscenza di esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti in assenza di forma necessaria per le modalità di notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)