Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 16/02/1996 (Rv. 495878 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Del proprietario "pro indiviso" di piani (o porzioni di piano) - Avviso dato all'altro comproprietario - Validità - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
La validità della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro, è stato ritenuto presumibile che l'invito notificato ad uno di essi per l'assemblea condominiale fosse stato portato a conoscenza anche dell'altro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)