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Sez. 1, Sentenza n. 3430 del 05/05/1999 Cc. (dep. 01/07/1999) Rv. 213936 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Decorrenza per il detenuto che abbia presentato l'istanza all'istituto di pena - Coincide con l'arrivo materiale dell'istanza al tribunale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213936-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Ai fini del computo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, come "dies a quo" vale quello in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale medesimo, a nulla rilevando il diverso termine in cui l'indagato detenuto abbia presentato l'istanza al direttore dell'istituto di pena. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto del tutto irreprensibile la procedura, che si era svolta secondo le seguenti cadenze temporali: l'istanza, presentata al direttore dell'istituto di pena il 6 aprile 1998, era pervenuta il successivo 14 aprile nella cancelleria del tribunale del riesame, che, ricevuti gli atti il 18 aprile, aveva deliberato il 24 aprile 1998).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)