Sez. 4, Sentenza n. 3555 del 04/12/1998 Cc. (dep. 21/01/1999) Rv. 214087 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Decorrenza per il detenuto che abbia presentato l'istanza all'istituto di pena - Coincide con l'arrivo materiale dell'istanza al tribunale - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame comincia a decorrere dal momento della presentazione dell'istanza di riesame presso la cancelleria del giudice della libertà e comprende tutte le attività burocratiche e necessarie sino al momento in cui gli atti posti a fondamento dell'ordinanza coercitiva ai sensi dell'art. 291 stesso codice siano pervenuti alla cancelleria di detto giudice; da quest'ultimo momento decorre un nuovo, autonomo e diverso termine, quello previsto dall'art. 309, comma nono, pur esso sanzionato dal decimo comma del citato articolo. (Fattispecie relativa a presentazione dell'istanza di riesame da parte di persona detenuta negli uffici del carcere, per la quale la S.C. ha ritenuto che il termine di cinque giorni di cui sopra decorra dal momento in cui la richiesta sia ricevuta dal direttore dell'istituto di custodia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)