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Sez. 6, Sentenza n. 3409 del 21/10/1999 Cc. (dep. 18/11/1999) Rv. 216030 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Richiesta di riesame presentata al direttore dell'istituto di custodia dall'indagato detenuto - Decorrenza del termine - Coincide con l'arrivo materiale della richiesta al tribunale del riesame.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216030-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Ai fini del computo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, come "dies a quo" vale quello in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale medesimo e non il giorno in cui l'indagato detenuto abbia presentato la richiesta a norma dell'art. 123 cod. proc. pen.; e ciò in quanto l'equiparazione delle dichiarazioni presentate in carcere a quelle ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria deve intendersi riferita soltanto agli atti che siano di per sè produttivi di effetti giuridici e non a quelli che, come nel caso in esame, costituiscono solo il presupposto per il compimento di attività da parte dell'autorità giudiziaria. Vedi Corte cost., sent. del 22 giugno 1998, n. 232.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)