Sez. 1, Sentenza n. 147 del 16/01/1976 (Rv. 378785 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - CONDONO FISCALE - APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI UN CONDEBITORE IN SOLIDO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI UN TRIBUTO DA PARTE DI ALTRO CONDEBITORE - ESTINZIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1309 COD CIV - APPLICABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - CONDONO FISCALE - APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI UN CONDEBITORE IN SOLIDO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI UN TRIBUTO DA PARTE DI ALTRO CONDEBITORE - ESTINZIONE DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1309 COD CIV - APPLICABILITA.*
La solidarieta fra coobbligati in materia tributaria non assume una configurazione diversa da quella che l'istituto presenta in base alla disciplina contenuta nel codice civile. Pertanto l'applicazione del condono fiscale di cui al DL 5 novembre 1973, n 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n 823, nei confronti di un condebitore in solido del tributo non comporta l'Estinzione della causa promossa nei confronti dell'amministrazione finanziaria da un altro coobbligato al pagamento del tributo stesso per contestarne la legittimita, poiche il riconoscimento del debito fatto da uno solo dei debitori in solido con la richiesta del condono fiscale non ha effetto riguardo agli altri a norma dell'art 1309 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1309, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)