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Sez. 1, Sentenza n. 9829 del 05/10/1990 (Rv. 469388 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - EREDI DEL PRESUNTO GENITORE - MORTE DI UN CONVENUTO - EREDI - POSIZIONE PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1990-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469388-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - EREDI DEL PRESUNTO GENITORE - MORTE DI UN CONVENUTO - EREDI - POSIZIONE PROCESSUALE.*

Nel caso di Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore, la sopravvenuta morte di uno di detti convenuti comporta che i suoi eredi, pur essendo privi di diretta legittimazione passiva rispetto a quell'Azione (art. 276 primo comma cod. civ.), sono abilitati a contraddire, in qualità di interessati (secondo comma del citato art. 276), ed altresì in qualità di successori della parte originaria (art. 110 cod. proc. civ.), nei cui confronti il processo deve proseguire od essere riassunto (artt. 300, 302 e 303 cod. proc. civ.). (V 1693/87, mass n 451075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)