Sez. 1, Sentenza n. 995 del 04/02/1987 (Rv. 450607 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi degli artt. 268, 269, e 270 T.U. Finanza locale (R.d. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dagli artt. 25, 27 e 28 legge 20 marzo 1941 n. 366), il comune per quanto riguarda i rifiuti "esterni" e per quelli civili e domestici, a differenza dei rifiuti industriali per cui ne ha solo facoltà, ha l'Obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto, con diritto di privativa, direttamente o tramite concessionario e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l'Obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato "tassa" alla stregua dell'indicazione della stessa legge nonché della sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio (salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento delle immondizie con altre modalità) purché ne abbia la possibilità, (quando siasi verificata l'istituzione del servizio e questo venga effettivamente espletato. (V 2482/82, mass n 420347; (V 2220/75, mass n 376011; (V 1430/74, mass n 369516; (V 132/70, mass n 344875; (V 1026/69, mass n 339490).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 27 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)