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Sez. L, Sentenza n. 152 del 11/01/2012 (Rv. 620268 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di madre lingua straniera - Successiva assunzione quali collaboratori esperti linguistici - Diritti quesiti nel precedente rapporto - Conservazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620268-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

I lettori di madre lingua straniera, successivamente assunti quali collaboratori esperti linguistici, conservano i diritti acquisiti nel precedente rapporto nei soli casi indicati dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, e cioè - come confermato dalla disposizione interpretativa introdotta con l'art. 26 della legge n. 240 del 2010 - qualora fossero titolari dei contratti a termine di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 in servizio nell'anno accademico 1993/1994 o fossero cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o soppressione del posto. Ne consegue che la "fictio" della continuità del rapporto, con le relative garanzie di stabilità, non si estende al lettore già titolare di rapporto a tempo indeterminato poi estinto in forza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)