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Sez. L, Sentenza n. 2941 del 07/02/2013 (Rv. 625088 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010 di interpretazione autentica - Previsione di estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - Controversia pendente in cassazione - Estinzione - Salvezza della sentenza di merito - Sussistenza - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Integrale accoglimento dell'originaria pretesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625088-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1 del d.l. n. 2 del 2004, convertito nella legge n. 63 del 2004, nel prevedere a favore dei collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, l'attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato "in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto" con decorrenza dalla data di prima assunzione sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto e, successivamente, a tutela dei diritti maturati, la conservazione, quale trattamento retributivo individuale, dell'eventuale maggior importo percepito, ha disposto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che, ove la controversia sia pendente in cassazione, va dichiarato estinto solo quest'ultimo giudizio con salvezza - in assenza di una espressa indicazione normativa volta a privare di effetto anche i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato - della sentenza di merito, dovendosi escludere, da un lato, l'applicazione della nuova disciplina sostanziale posto che il processo non può proseguire in quanto estinto, e, dall'altro, che la disposizione processuale di estinzione generi dubbi di legittimità costituzionale o di non conformità alle norme comunitarie o della CEDU ove la decisione di merito abbia accolto integralmente la domanda.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)