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Sez. L, Sentenza n. 26561 del 05/11/2008 (Rv. 605598 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Disciplina posta dal d.l. n. 530 del 1993, reiterato e non convertito, e dal d.l. n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1995 - Applicabilità ai rapporti già in atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605598-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'art. 5 del d.l. 21 dicembre 1993, n. 530, non convertito e successivamente reiterato, nell'abrogare l'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (che disciplina la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre) e l'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (che regolamenta in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato) trovano applicazione soltanto per il futuro e non già, dunque, ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/12/1993 num. 530 art. 5, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)