Sez. 1, Sentenza n. 6767 del 13/12/2001 Cc. (dep. 19/02/2002) Rv. 220952 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Conflitto negativo tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale - Procedimenti pendenti alla data del 2 gennaio 2000 relativi a reati riservati alla cognizione del giudice monocratico - Disposizione transitoria di cui all'art. 219 decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Discrimine per l'applicazione della nuova disciplina - Regolare costituzione delle parti - Necessità.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI
I giudizi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti solo quando il controllo sulla regolare costituzione di cui all'art. 484 cod. proc. pen., previsto dall'art. 219 del predetto decreto come discrimine per la ripartizione dei procedimenti tra giudice collegiale e giudice monocratico, abbia riguardato con esito favorevole tutte le parti e sussistano di conseguenza le condizioni per passare alle fasi successive (nel caso di specie, la Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico dichiarando la competenza di quest'ultimo, in quanto l'impedimento a comparire di uno degli imputati non aveva consentito la costituzione di tutte le parti del processo, con conseguente necessità di dover procedere alla nuova citazione dell'imputato legittimamente impedito, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 219, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)