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Sez. 3, Sentenza n. 15168 del 29/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224862 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI | Impedimento del difensore per adesione all'astensione collettiva dalle udienze - Provvedimento presidenziale prima dell'apertura del dibattimento per fissare la nuova udienza dinanzi al tribunale monocratico -Natura amministrativa del provvedimento - Violazione dei diritti di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224862-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - COSTITUZIONE DELLE PARTI

La norma transitoria di cui all'art. 222, comma 2, D.L.G. 19.2.1998 n. 5, come modificato dall'art. 3 della legge 22.7.1999 n.234, prevede non una decisione sulla competenza, ma un atto amministrativo presidenziale, da emanarsi prima dell'apertura del dibattimento, per fissare la nuova udienza davanti al tribunale monocratico competente per materia. (Fattispecie in cui la Corte ha negato la natura di decisione giurisdizionale sulla competenza, da assumere nel contraddittorio fra le parti, al provvedimento adottato dal tribunale collegiale prima dell'apertura del dibattimento e ha, conseguentemente, escluso la violazione dei diritti di difesa per l'omesso, preliminare rinvio del dibattimento a causa dell'adesione del difensore d'ufficio all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli avvocati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 222, Legge 22/07/1999 num. 234 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)