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Sez. U, Ordinanza n. 6405 del 17/03/2010 (Rv. 612116 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Atti e provvedimenti adottati nell'esecuzione di un piano per gli insediamenti produttivi - Natura autoritativa - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno da revoca dell'assegnazione del fondo per l'insediamento produttivo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612116-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI

La P.A., nella realizzazione di un piano di insediamento produttivo (PIP), consistente nell'espropriazione di fondi da assegnare in proprietà ad imprenditori che intendano realizzarvi attività produttive, adotta atti e tiene comportamenti che costituiscono esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, a fronte dei quali sussistono dei meri interessi legittimi pretensivi, fino a quando non sia formalizzato l'atto di trasferimento del fondo espropriato al legittimo assegnatario. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal compimento di atti anteriori a tale momento (nella specie, della revoca del provvedimento di assegnazione del fondo) sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)