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Sez. U, Sentenza n. 15388 del 01/07/2009 (Rv. 608842 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Convenzione di lottizzazione - Mancata approvazione - Risarcimento del danno - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608842-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

La domanda proposta dal privato di risarcimento dei danni causati dalla condotta inerte del Comune nell'approvazione di una convenzione di lottizzazione - la quale, essendo diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e l'esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990 - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo la domanda di tutela connessa ad un comportamento dell'ente locale lesivo di interessi legittimi pretensivi alla conclusione positiva del procedimento di approvazione della convenzione, svolto nell'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale, tutelabile insieme al conseguenziale diritto al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)