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Sez. U, Sentenza n. 24009 del 20/11/2007 (Rv. 600077 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Convenzioni urbanistiche - Convenzione di lottizzazione - Controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 11, comma 5, legge n. 241 del 1990 - Accordo transattivo definitorio di contenziosi insorti in sede di esecuzione e conseguente modifica della convenzione originaria - Domanda proposta dalla parte privata di condanna del Comune al pagamento di somme dovute in forza dei nuovi accordi, nonchè al risarcimento del danno - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 11, comma 5, legge n. 241 del 1990 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600077-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

La convenzione urbanistica diretta a disciplinare il rilascio di concessioni edilizie e la realizzazione di opere di urbanizzazione costituisce una convenzione di lottizzazione, rientrante tra gli accordi sostitutivi del provvedimento rispetto ai quali l'art. 11, comma 5, legge n. 241 del 1990 prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi. La giurisdizione esclusiva non viene meno nell'ipotesi in cui, insorti alcuni contenziosi e concluso tra la parte privata ed il Comune un accordo transattivo con modifica della convenzione originaria, la prima chieda la condanna del secondo al pagamento di una somma pari alla differenza tra spese di opere di urbanizzazione realizzate e quelle di sua effettiva spettanza a seguito delle nuove pattuizioni, oltre al risarcimento del danno. L'accordo transattivo e la successiva variante alla convenzione originaria sono, infatti, comunque collegati a detta convenzione, per cui trattasi di atti - con contenuto riconducibile alle problematiche relative agli oneri di urbanizzazione - endoprocedimentali all'interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)