Sez. 3, Sentenza n. 2769 del 11/07/1975 (Rv. 376777 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - MOTIVI DELL'INTERVENTO DEL TERZO - IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO - FONDAMENTO - PAGAMENTO E NEGOZIO GIURIDICO EX ART 1272 COD CIV - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - MOTIVI DELL'INTERVENTO DEL TERZO - IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO - FONDAMENTO - PAGAMENTO E NEGOZIO GIURIDICO EX ART 1272 COD CIV - LIMITI.*
Poiche nell'espromissione, a differenza che nella delegazione e nell'accollo, l'assunzione del debito altrui e spontanea da parte del terzo e sono irrilevanti i motivi che inducono il terzo a intervenire, l'espromittente ha titolo, proprio in ragione del suo pagamento, in relazione a un negozio giuridico tipico previsto dallo art 1272 cod civ, per chiedere il rimborso della somma versata al debitore originario. Ed invero e lo stesso fatto di aver soddisfatto un'obbligazione altrui che abilita l'espromittente all'Azione di rimborso, con lo unico limite dell'opponibilita, da parte del debitore, delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore. (Conf 3053/73, mass n 366784).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)