Sez. 2, Sentenza n. 3053 del 16/11/1973 (Rv. 366784 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI TRA ESPROMESSO ED ESPROMITTENTE - MOTIVI DELL'ESPROMISSIONE - IRRILEVANZA - RISERVA DELL'ESPROMITTENTE DI CHIEDERE IL RIMBORSO - AMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI TRA ESPROMESSO ED ESPROMITTENTE - MOTIVI DELL'ESPROMISSIONE - IRRILEVANZA - RISERVA DELL'ESPROMITTENTE DI CHIEDERE IL RIMBORSO - AMMISSIBILITA.*
L'espromissione e un contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore espromesso ed espromittente e non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo. Pertanto, non contrasta con la fattispecie negoziale dell'espromissione la circostanza che il terzo si riservi espressamente di richiedere al debitore originario il rimborso della somma che dovra corrispondere al creditore, in conseguenza dell'impegno assunto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)