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Sez. 1, Sentenza n. 2525 del 07/07/1976 (Rv. 381323 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NOZIONE - ACCOLLO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381323-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - NOZIONE - ACCOLLO - DIFFERENZE.*

L'espromissione e un contratto fra il creditore ed il terzo, che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa e costituita appunto dalla assunzione del debito altrui mediante un'attivita del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e debitore. Non si richiede l'assoluta estraneita del debitore rispetto all'agire del terzo, ma e essenziale che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con un preesistente accordo con il debitore (mentre non rileva che tale accordo vi sia stato). L'espromissione si distingue, pertanto, dall'accollo, che e un contratto fra il terzo che si impegna a pagare il debito ed il debitore, nonche dalla delegazione per Mancanza di ogni iniziativa del debitore originario. Essa, importando soltanto la sostituzione del debitore, presuppone che la nuova obbligazione sia identica in tutti i restanti elementi a quella sorta in base all'originario rapporto (nei limiti emergenti a contrario dall'art 1231 cod civ). (V 2769/75, mass n 376777; (V 1572/74, mass n 369736; (V 3053/73, mass n 366784).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)