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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020 (Rv. 659882 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda avente per oggetto la dipendenza dell’infermità da causa di servizio - Domanda volta all’accertamento dello “status” di soggetto equiparato alle vittime del dovere - Nesso di pregiudizialità logico-giuridica ai fini della sospensione facoltativa del giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659882-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)