Sez. L, Sentenza n. 1338 del 21/01/2026 (Rv. 677409-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittima del dovere e soggetti equiparati - Particolari condizioni ambientali e operative - Verifica in concreto - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sulla base di un accertamento della "particolarità" affidato a mere clausole di stile, aveva riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ad un militare della Marina Mercantile, con mansioni di artificiere, in presenza di condizioni lavorative - esposizione a radiazioni non ionizzanti e a benzene - che,
benché illegittime, erano comuni all'intera platea dei lavoratori assegnati alla medesima mansione).
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 603, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1078, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)