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Sez. U - , Sentenza n. 21969 del 21/09/2017 (Rv. 645320 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Particolari condizioni ambientali e operative - Verifica caso per caso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645320-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato un guasto alla strumentazione di bordo su un aereo militare, durante una esercitazione in volo nel corso della quale era deceduto il pilota).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)