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Sez. 3, Sentenza n. 7314 del 10/02/2000 Ud. (dep. 22/06/2000) Rv. 216970 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Ad opera di terzo su fondo altrui - Omissione di intervento da parte del proprietario - Rilevanza dell'omissione ai fini del concorso nella realizzazione dell'illecito - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216970-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il proprietario, il quale essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire deliberatamente se ne astiene, così facendo tiene una condotta omissiva che rende possibile l'esecuzione dell'opera, che è così conseguenza diretta della sua omissione. Non può infatti dubitarsi che anche la semplice tolleranza, da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo, di un intervento dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso ponga in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)