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Sez. 3, Sentenza n. 18756 del 25/02/2003 Ud. (dep. 18/04/2003) Rv. 224730 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Proprietario - Responsabilità - Condizioni e limiti - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224730-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia non può essere attribuita ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, atteso che tale qualità, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da sola ad affermare la responsabilità, essendo necessario a tale fine rinvenire altri elementi, che non siano la semplice conoscenza che altri eseguano opere abusive sulla propria proprietà, in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)