Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 novies, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)