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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018 (Rv. 651915 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651915-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)