Sez. 3, Sentenza n. 739 del 18/03/1970 (Rv. 345998 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - INSUSSISTENZA.*
La inadempienza non e causa di risoluzione del contratto ne per effetto di pronuncia del giudice ne di diritto, se non quando sia sorretta da colpa o da dolo dell'inadempiente. Pertanto, anche in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non puo sottrarsi alla valutazione dell'elemento soggettivo e deve quindi escludere che la risoluzione di diritto si sia verificata, qualora la inadempienza risulti incolpevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)