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Sez. 3, Sentenza n. 739 del 18/03/1970 (Rv. 345998 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345998-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DI DIRITTO - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - INSUSSISTENZA.*

La inadempienza non e causa di risoluzione del contratto ne per effetto di pronuncia del giudice ne di diritto, se non quando sia sorretta da colpa o da dolo dell'inadempiente. Pertanto, anche in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non puo sottrarsi alla valutazione dell'elemento soggettivo e deve quindi escludere che la risoluzione di diritto si sia verificata, qualora la inadempienza risulti incolpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)