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Sez. L, Sentenza n. 3862 del 13/06/1981 (Rv. 414510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE AD ALTRO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INVALIDO COME TALE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1981-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE AD ALTRO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INVALIDO COME TALE - INEFFICACIA.*

Un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo o determinato invalido come tale, e percio convertito ope legis in contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi tamquam non esset, essendo giuridicamente impossibile la coesistenza, fra le stesse parti, di un rapporto a tempo indeterminato e di un rapporto di lavoro a termine aventi il medesimo oggetto. (V 1944/80, mass n 405575).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)