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Sez. 2, Sentenza n. 631 del 21/01/2000 (Rv. 533010 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri - Ordinanza del presidente del Tribunale - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Limiti del sindacato - Omessa motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533010-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

L'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. è impugnabile in cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per inosservanza del dovere di motivazione da parte del giudice di merito, ma in questo caso nelle sole ipotesi di inesistenza materiale oppure di inesistenza giuridica, quando la motivazione sia apparente perché semplicemente ripetitiva del principio di diritto ritenuto in concreto operante, oppure insanabilmente contraddittoria nelle sue proposizioni interne, così da non poter essere individuata come supporto logico e giuridico della pronuncia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)