Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 26/05/2000 (Rv. 536943 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Poteri del Presidente del Tribunale in sede di ordinanza di liquidazione ex art. 814 cod. civ. - Interpretazione della clausola compromissoria al fine di determinare la competenza degli arbitri e conseguentemente il valore della controversia - Ammissibilità - Censurabilità di tale interpretazione in sede di ricorso ex art. 111 Cost. - Limiti.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il Presidente del Tribunale, adito a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. per la liquidazione del compenso degli arbitri, ben può procedere all'esame e all'interpretazione della clausola compromissoria, se tale attività è volta ad individuare il limite della competenza degli arbitri al fine della determinazione del valore della controversia; la suddetta interpretazione non è censurabile in sede di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se non per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)