Sez. L, Sentenza n. 679 del 03/02/1989 (Rv. 461739 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PLURALITÀ DI ADDEBITI - CONTESTAZIONE SEPARATA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ - SPECIFICAZIONE NEL CODICE DISCIPLINARE DELLE CONDOTTE INTEGRATRICI DI TALE VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PLURALITÀ DI ADDEBITI - CONTESTAZIONE SEPARATA - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ - SPECIFICAZIONE NEL CODICE DISCIPLINARE DELLE CONDOTTE INTEGRATRICI DI TALE VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
La legittimità del licenziamento disciplinare, irrogato dal datore di lavoro in relazione ad una pluralità di addebiti, non può essere negata per il solo fatto che la contestazione delle varie condotte sia stata effettuata con Atti distinti, restando altresì esclusa, nel caso di licenziamento previsto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riguardo alla violazione dell'Obbligo di fedeltà ex art. 2105 cod. civ., che rientra fra i doveri fondamentali del lavoratore e da questo è immediatamente percepibile, la necessità di un'ulteriore specificazione, mediante il cosiddetto codice disciplinare, delle condotte integratrici di detta violazione. (V 2230/88, mass n 458047; (V 277/87, mass n 450023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)