Sez. L, Sentenza n. 2230 del 02/03/1988 (Rv. 458047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - OMISSIONE DELLA COMPILAZIONE E DELL'AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - ESERCIZIO DEL RECESSO PER ILLECITI PENALI O PER VIOLAZIONE DEI DOVERI FONDAMENTALI DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - OMISSIONE DELLA COMPILAZIONE E DELL'AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - ESERCIZIO DEL RECESSO PER ILLECITI PENALI O PER VIOLAZIONE DEI DOVERI FONDAMENTALI DEL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
Il potere di recesso del datore di lavoro, traendo origine - a differenza delle misure disciplinari conservative - direttamente dalla legge (artt. 2119 cod. civ. ed 1 e 3 della legge n. 604 del 1966), è legittimamente esercitato, nonostante l'omissione della compilazione e dell'affissione del codice disciplinare ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2119 cod. civ. e così allorché i fatti addebitati al dipendente siano configurabili come illeciti penali o costituiscano gravi violazioni di doveri fondamentali del lavoratore (come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della vita del datore di lavoro), non sussistendo in tali ipotesi l'esigenza di porre il lavoratore al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze. (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)