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Sez. L, Sentenza n. 277 del 15/01/1987 (Rv. 450023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE - CONTENUTO - ANALITICA E SPECIFICA DETERMINAZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE CORRISPONDENTI SANZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE - CONTENUTO - ANALITICA E SPECIFICA DETERMINAZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE CORRISPONDENTI SANZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7 stat. Lavoratori il codice disciplinare aziendale non necessariamente deve contenere un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e - in relazione alla loro gravità - delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in Forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pur dandone una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo, e che indichi, in corrispondenza, le previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. (V 4247/85, mass n 441741).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)