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Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 06/12/1972 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124315 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELLO IMPUTATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124315-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELLO IMPUTATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale e obbligato a motivare al riguardo solo quando in relazione ad esse vi sia stata un'espressa istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificare la particolare benevolenza del giudice. (nella specie, l'imputato aveva formulato una semplice ed immotivata richiesta di applicazione dell'art 62 bis, cod pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)