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Sez. 3, Sentenza n. 9811 del 10/02/1975 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 131012 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131012-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*

La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale e obbligato a motivare al riguardo solo quando in relazione ad esse vi sia stata un'espressa istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificare la particolare benevolenza del giudice. (Conf 124315, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)