Sez. 3, Sentenza n. 552 del 06/02/1978 (Rv. 389861 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - STRADE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - OBBLIGO DI TENERE UN'ANDATURA PARTICOLARMENTE MODERATA - PERSISTENZA - LIMITI - VELOCITA DEI VEICOLI FAVORITI - DETERMINAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - STRADE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - OBBLIGO DI TENERE UN'ANDATURA PARTICOLARMENTE MODERATA - PERSISTENZA - LIMITI - VELOCITA DEI VEICOLI FAVORITI - DETERMINAZIONE.*
Il diritto di precedenza spettante ai veicoli che percorrono determinate strade, rispetto a quelli provenienti da altre direzioni e confluenti nello stesso incrocio, non ha carattere assoluto, per cui i conducenti di detti veicoli non sono dispensati dall'Obbligo di tenere un'andatura particolarmente moderata in prossimita del crocevia, anche se l'osservanza di tale precetto deve essere valutata con minor rigore - specie se sulle strade laterali sia prescritto l'arresto - con riguardo alla finalita propostasi dal legislatore di consentire sulle strade con diritto di precedenza un traffico piu spedito; in concreto i veicoli favoriti non debbono tenere una velocita tale che renda impossibile un certo tempestivo e adeguato rallentamento, nell'ipotesi dell'immissione repentina nel crocevia di veicoli provenienti da una strada ordinaria. (V 16/76, mass n 378630; (V 1997/73, mass n 365137).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)