Sez. 3, Sentenza n. 1997 del 10/07/1973 (Rv. 365137 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO - RESPONSABILITA DELL'AVENTE DIRITTO ALLA PRECEDENZA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO - RESPONSABILITA DELL'AVENTE DIRITTO ALLA PRECEDENZA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di collisione ad un crocevia, il problema della responsabilita non puo essere automaticamente risolto con il criterio della precedenza di diritto, ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava la precedenza, della diligenza e prudenza da impiegarsi nella guida del veicolo. Ed in pratica puo accadere che sia stato il detto conducente a porre la causa unica ed esclusiva dell' incidente, avendo egli con il suo irregolare comportamento impedito al conducente dell'altro veicolo di evitare lo scontro. (V 3335/68, mass n 336645; 540/68, mass n 331636; (V 1961/67, mass n 328941).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)