Sez. 3, Sentenza n. 16 del 07/01/1976 (Rv. 378630 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI PRUDENZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA STRADALE - PERSISTENZA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OMESSA OSSERVANZA DELLA PRECEDENZA DI DIRITTO - INIDONEITA - PROVA LIBERATORIA DEL CONDUCENTE DI DESTRA - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGO DI PRUDENZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA STRADALE - PERSISTENZA - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OMESSA OSSERVANZA DELLA PRECEDENZA DI DIRITTO - INIDONEITA - PROVA LIBERATORIA DEL CONDUCENTE DI DESTRA - CONTENUTO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Il diritto di precedenza, spettante al conducente del veicolo proveniente da destra, non esonera il conducente medesimo dall'Obbligo di attenersi ai normali precetti di prudenza, oltre che alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto, anche nel caso in cui risulti palese la colpa del conducente del veicolo proveniente da sinistra, per non aver dato la precedenza al conducente di destra, costui, non ancora liberato dalla presunzione di colpa di cui allo art 2054 cod civ, ha l'Onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, mentre il giudice ha, a sua volta, il potere-dovere di ricercare, anche d'ufficio, se tale Obbligo sia stato o meno assolto. (V 1997/73, mass n 365137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)