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Sez. L, Sentenza n. 9717 del 10/05/2005 (Rv. 581073 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali - Revoca - Condizioni - Accordo delle parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581073-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Affinchè il licenziamento disciplinare, intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la non corrispondenza tra l'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e la laconica comunicazione di riprendere immediatamente il lavoro da parte del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)