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Sez. 3, Sentenza n. 39482 del 02/07/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287016-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE | Divieto di porre domande suggestive - Inosservanza - Inutilizzabilità o nullità - Esclusione - Ragioni - Compromissione della genuinità della deposizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287016-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - DOMANDE VIETATE

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'anzidetta violazione può tuttavia compromettere la genuinità della propalazione nel caso in cui abbia inciso sul complessivo risultato probatorio in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)